Titolo II
                       CERTIFICATI STAMPIGLIATI
                               Art. 6.
  Per  i  certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti
la stampigliatura "pagabile all'estero" - allo  scopo  di  consentire
alla  Banca  d'Italia  di  fornire alla banca incaricata del servizio
finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art.  16  del  decreto
del  18  marzo  1987,  attualmente  l'Istituto  bancario  S. Paolo di
Torino, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario  stesso
il  giorno  lavorativo  sulla  piazza di Lussemburgo precedente il 25
marzo di ogni anno, a  partire  dal  1988  -  il  Tesoro  mettera'  a
disposizione  della  Banca d'Italia entro il 16 marzo di ogni anno un
importo provvisorio in lire. Tale importo verra' determinato  in  via
previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sara' comunicato al Tesoro
entro il 22 febbraio di ogni anno.
  I   fondi  in  lire  verranno  accreditati  in  un  apposito  conto
provvisorio infruttifero  aperto  presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del Tesoro - Certificati
del Tesoro in Euroscudi 7,75% - Emissione 25 marzo 1987  Rimborsabili
il   25   marzo  1994  -  Legge  30  marzo  1981,  n.  119  -  titoli
stampigliati".
  La  Banca  d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto  conto  provvisorio  infruttifero,
l'ammontare  necessario  di  ECU  da  trasferire al cambio vigente in
Italia  due  giorni  lavorativi  precedenti  la  data  di   messa   a
disposizione  degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza
a  debito  o  a  credito  del  Tesoro  dovra'  essere  immediatamente
regolata.