Titolo II CERTIFICATI STAMPIGLIATI Art. 6. Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura "pagabile all'estero" - allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto del 18 marzo 1987, attualmente l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso il giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 25 marzo di ogni anno, a partire dal 1988 - il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia entro il 16 marzo di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verra' determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sara' comunicato al Tesoro entro il 22 febbraio di ogni anno. I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 7,75% - Emissione 25 marzo 1987 Rimborsabili il 25 marzo 1994 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovra' essere immediatamente regolata.