Art. 7. Nel caso in cui l'ECU non rappresenti piu' l'unita' monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute gia' componenti l'ECU scelta dalla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 18 marzo 1987. La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca. I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovra' essere immediatamente regolata.