Art. 7.
  Nel caso in cui l'ECU non rappresenti piu' l'unita' monetaria usata
nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere  ed  il
capitale  da  rimborsare  verranno  pagati  in  una delle valute gia'
componenti  l'ECU  scelta  dalla  banca   incaricata   del   servizio
finanziario  del  prestito,  sulla  base  di  quanto  previsto  dagli
articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del  18  marzo  1987.  La
Banca   d'Italia   provvedera'  ad  acquistare  la  valuta  richiesta
dall'Ufficio italiano dei cambi  al  cambio  vigente  in  Italia  due
giorni  lavorativi  precedenti  la data di messa a disposizione della
valuta stessa alla citata banca.
  I  fondi  in  lire  necessari per effettuare tale acquisto verranno
prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art.  6
e  l'eventuale  differenza  a  debito  o  a credito del Tesoro dovra'
essere immediatamente regolata.