Art. 8.
  Alle  stesse scadenze e con le stesse modalita' stabilite dall'art.
6 per la provvista dei fondi necessari per  effettuare  il  pagamento
annuale  degli  interessi  ed  il  rimborso  dei titoli stampigliati,
verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere
alla  banca  incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU
ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7.  Tali  importi  sono
costituiti   dalla   commissione  dello  0,25%  sull'ammontare  degli
interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125%  sull'ammontare
del capitale da rimborsare, nonche' dal compenso fisso di 3.000 ECU e
da eventuali altre spese di modico importo per  la  menzionata  banca
dovesse  sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle
altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui  all'art.  16
del decreto ministeriale del 18 marzo 1987.
  Inoltre,  sempre  alle stesse scadenze e con le stesse modalita' di
cui all'art. 6, verra' riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo  di
rimborso  spese,  una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale
dei  titoli  stampigliati  "pagabile   all'estero"   che   risultera'
determinato  sulla  base di quanto previsto al quinto comma dell'art.
1.
  Le  prime  rate  annuali  verranno corrisposte con riferimento alla
scadenza del 25 marzo 1988.