Art. 8. Alle stesse scadenze e con le stesse modalita' stabilite dall'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonche' dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo per la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale del 18 marzo 1987. Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalita' di cui all'art. 6, verra' riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati "pagabile all'estero" che risultera' determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1. Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 25 marzo 1988.