Art. 9. Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno restituiti alla Banca d'Italia della banca di cui al precedente art. 6. La Banca d'Italia provvedera' a riversare il controvalore in lire di tali fondi all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.