Art. 9.
  Decorsi  i  termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i
fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per
il rimborso del capitale saranno restituiti alla Banca d'Italia della
banca di cui al precedente art. 6.
  La  Banca  d'Italia provvedera' a riversare il controvalore in lire
di tali fondi all'entrata del bilancio statale, al capitolo  indicato
dal Ministero del tesoro.