Art. 2.
                Modalita' di compilazione dei modelli
  1.  Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle
note esplicative che accompagnano ciascuno di essi.
 2.  I  codici  delle  regioni  e  delle unita' sanitarie locali, che
devono  essere  indicati  nei  modelli,  sono  riportati  nel decreto
ministeriale  17  settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 15 ottobre 1986.