Art. 2. Modalita' di compilazione dei modelli 1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative che accompagnano ciascuno di essi. 2. I codici delle regioni e delle unita' sanitarie locali, che devono essere indicati nei modelli, sono riportati nel decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986.