Art. 4.
                Modalita' di trasmissione dei modelli
  1.  I  modelli la cui periodicita' di rilevazione e' mensile devono
essere  inviati  trimestralmente  entro  trenta  giorni dalla data di
scadenza del trimestre.
  2.  I  modelli  quadrimestrali  devono  essere inviati unitamente a
quelli   del   secondo,   terzo   e  quarto  trimestre  dell'anno  in
rilevazione.
  3.  I  modelli  annuali  devono essere inviati con quelli del primo
trimestre  dell'anno  successivo  a  quello  in rilevazione. Il primo
invio  di tali modelli deve essere effettuato unitamente a quelli del
primo trimestre del 1988.
  4.  Per  la  prima  rilevazione,  i modelli in aggiornamento devono
essere  compilati  ed  inviati  in  occasione  della trasmissione dei
modelli  del  primo  trimestre  del  1988; successivamente, le unita'
sanitarie   locali   sono  tenute  a  comunicare  solo  le  eventuali
variazioni  trasmettendo  il relativo modello in occasione dell'invio
del trimestre nel quale sono intervenute le variazioni stesse.
  5.  Nel  rispetto  dei  termini menzionati nei commi precedenti, le
unita' sanitarie locali possono inviare i dati registrati su supporto
magnetico, secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero della
sanita' con apposite linee di guida.
  6. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di
compilazione  dei  modelli  di  rilevazione comporta l'adozione delle
misure  sostitutive  stabilite  dall'art.  11,  undicesimo comma, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
nella legge 11 novembre 1983, n. 638.