Art. 4. Modalita' di trasmissione dei modelli 1. I modelli la cui periodicita' di rilevazione e' mensile devono essere inviati trimestralmente entro trenta giorni dalla data di scadenza del trimestre. 2. I modelli quadrimestrali devono essere inviati unitamente a quelli del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno in rilevazione. 3. I modelli annuali devono essere inviati con quelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello in rilevazione. Il primo invio di tali modelli deve essere effettuato unitamente a quelli del primo trimestre del 1988. 4. Per la prima rilevazione, i modelli in aggiornamento devono essere compilati ed inviati in occasione della trasmissione dei modelli del primo trimestre del 1988; successivamente, le unita' sanitarie locali sono tenute a comunicare solo le eventuali variazioni trasmettendo il relativo modello in occasione dell'invio del trimestre nel quale sono intervenute le variazioni stesse. 5. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, le unita' sanitarie locali possono inviare i dati registrati su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero della sanita' con apposite linee di guida. 6. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, undicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.