Art. 3.
  E'  autorizzata  la  stampa, in tre esemplari identici, di speciali
modelli  740,  740/A-B-P,  740/E-G-H,  740/F,  740/I-L-M-A1,  740-S e
740-S/A-B-P,  da  utilizzare per la compilazione meccanografica delle
dichiarazioni   dei  redditi  delle  persone  fisiche  da  presentare
nell'anno 1988.
  I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate,
vanni  riprodotti  su stampati meccanografici a striscia continua, di
formato  a  pagina  singola  oppure  a  pagina doppia ripiegabile. Le
quattro  facciate  di  ogni  scheda devono essere tra loro solidali e
lungo  i  lembi  di  separazione  di  ciascuna  facciata  deve essere
stampata l'avvertenza: "Attenzione: da non staccare".
  I  modelli  di  cui  al  primo  comma devono presentare le seguenti
caratteristiche:
    stampa  realizzata  con gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
    conformita'  di struttura con i modelli approvati con il presente
decreto,  per  quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione
dei dati richiesti;
    dimensioni  identiche  a  quelle  dei modelli editi dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
      a) per il formato a pagina singola,
        larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
        altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
      b) per il formato a pagina doppia ripiegabile;
        larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
        altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  I  modelli  meccanigrafici predisposti a pagina doppia ripiegabile,
ferme  restando  le  dimensioni indicate nel comma precedente, devono
rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti,
la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
    nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
    nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
  I   modelli  predisposti  ai  sensi  dei  commi  precedenti  devono
contenere  nel  frontespizio  gli estremi del soggetto che ne cura la
stampa e quelli del presente decreto.
  Il  modello  originale  per le imposte dirette deve essere separato
dalla  copia  per il comune; entrambi i modelli devono essere privati
delle bande laterali di trascinamento.
  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Repubblica italiana
     Roma, addi 23 marzo 1988
                                                     Il Ministro GAVA