Art. 2. Presso la Banca d'Italia e' istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le societa' finanziarie che abbiano i seguenti requisiti: 1) oggetto statutario esclusivo o principale o attivita' esclusive o principali riguardanti la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati; 2) capitale sociale, interamente versato, non inferiore a 5 miliardi. Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, corredate di una dichiarazione - firmata dai legali rappresentanti della societa' - attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonche' di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto. E' fatto obbligo alle societa' finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione relativa alla perdita dei suddetti requisiti. Le societa' finanziarie gia' iscritte all'albo ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 29 dicembre 1987, non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo, hanno la possibilita' di adeguarsi entro il 31 luglio 1988, trascorso il quale sono cancellate d'ufficio. Resta, comunque, salva la facolta' di partecipare, entro tale data, alle aste dei buoni ordinari del Tesoro. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 marzo 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1988 Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 262