Art. 2.
  Presso   la  Banca  d'Italia  e'  istituito,  ai  fini  della  sola
partecipazione all'asta dei buoni ordinari del  Tesoro,  un  apposito
albo  al  quale  possono  chiedere  di  essere  iscritte  le societa'
finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:
   1) oggetto statutario esclusivo o principale o attivita' esclusive
o principali riguardanti la compravendita, il possesso, la gestione o
il collocamento di titoli pubblici o privati;
   2)  capitale  sociale,  interamente  versato,  non  inferiore  a 5
miliardi.
  Le  domande  di  iscrizione  debbono  essere indirizzate alla Banca
d'Italia  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via  Nazionale,  91,
corredate  di  una  dichiarazione - firmata dai legali rappresentanti
della societa' - attestante il  possesso  dei  menzionati  requisiti,
nonche'  di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.
  E'  fatto  obbligo alle societa' finanziarie iscritte di comunicare
tempestivamente alla Banca d'Italia  ogni  variazione  relativa  alla
perdita dei suddetti requisiti.
  Le societa' finanziarie gia' iscritte all'albo ai sensi dell'art. 6
del decreto ministeriale del 29 dicembre 1987, non  in  possesso  dei
requisiti  stabiliti  dal presente articolo, hanno la possibilita' di
adeguarsi entro il 31 luglio 1988, trascorso il quale sono cancellate
d'ufficio.  Resta,  comunque, salva la facolta' di partecipare, entro
tale data, alle aste dei buoni ordinari del Tesoro.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 29 marzo 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1988
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 262