Art. 4.
              Approvvigionamento e impiego del bollino
  1.  Nel  quadro  dei principi di sicurezza enunciati in premessa le
aziende  farmaceutiche  si  approvvigionano  del  bollino  di  cui al
presente  decreto  presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il  quale  assicura  modalita'  di  forniture  adeguate alle esigenze
produttive  delle  aziende  stesse. A tale scopo l'Istituto si avvale
anche, sotto la sua responsabilita', di un adeguato numero di aziende
fiduciarie, secondo necessita'.
  2.  Le  forniture  da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato sono effettuate secondo condizioni da convenirsi con le singole
aziende farmaceutiche nel rispetto dei seguenti principi:
    a) la fornitura ha per oggetto bollini conformi alle prescrizioni
del  presente  decreto  pronti  per  l'impiego da parte delle aziende
farmaceutiche;
    b)   il   prodotto   e'   fornito  franco  stabilimento  indicato
dall'azienda  farmaceutica  con  modalita'  di  confezionamento  e di
trasporto atte a garantire la sicurezza del prodotto;
    c)  l'Istituto  provvede alla fornitura entro il tempo massimo di
giorni sessanta dal ricevimento dell'ordine, salvo condizioni diverse
da  convenirsi  in  relazione  a  particolari  esigenze  dell'azienda
farmaceutica;
    d)  la  fornitura  e'  effettuata dall'Istituto in base ai prezzi
determinati  dalla  commissione  di  cui  all'art.  18 della legge 13
luglio 1966, n. 559.
  3.  Le  aziende  farmaceutiche  predispongono  misure organizzative
idonee  ad  assicurare  condizioni di sicurezza per la custodia e per
l'impiego  dei  bollini  nel  ciclo di produzione delle confezioni ed
adottano  modalita'  di  registrazione  atte a dare dimostrazione del
carico e dello scarico dei bollini stessi.