Art. 4. Approvvigionamento e impiego del bollino 1. Nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa le aziende farmaceutiche si approvvigionano del bollino di cui al presente decreto presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale assicura modalita' di forniture adeguate alle esigenze produttive delle aziende stesse. A tale scopo l'Istituto si avvale anche, sotto la sua responsabilita', di un adeguato numero di aziende fiduciarie, secondo necessita'. 2. Le forniture da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono effettuate secondo condizioni da convenirsi con le singole aziende farmaceutiche nel rispetto dei seguenti principi: a) la fornitura ha per oggetto bollini conformi alle prescrizioni del presente decreto pronti per l'impiego da parte delle aziende farmaceutiche; b) il prodotto e' fornito franco stabilimento indicato dall'azienda farmaceutica con modalita' di confezionamento e di trasporto atte a garantire la sicurezza del prodotto; c) l'Istituto provvede alla fornitura entro il tempo massimo di giorni sessanta dal ricevimento dell'ordine, salvo condizioni diverse da convenirsi in relazione a particolari esigenze dell'azienda farmaceutica; d) la fornitura e' effettuata dall'Istituto in base ai prezzi determinati dalla commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 3. Le aziende farmaceutiche predispongono misure organizzative idonee ad assicurare condizioni di sicurezza per la custodia e per l'impiego dei bollini nel ciclo di produzione delle confezioni ed adottano modalita' di registrazione atte a dare dimostrazione del carico e dello scarico dei bollini stessi.