Art. 2.
  Possono  concorrere alla assegnazione dei locali disponibili ad uso
commerciale ed artigianale e di quelli che si renderanno tali in caso
di decadenza degli attuali assegnatari tutti i titolari di licenze di
commercio rilasciate dal comune di Pozzuoli che abbiano  interesse  a
localizzare in Monteruscello l'esercizio della propria attivita'.
  Costituisce  titolo  preferenziale per l'assegnazione dei locali di
cui al comma precedente la titolarita' al 10 ottobre 1983 di esercizi
commerciali   o   artigianali   sfrattati   o   sgomberati  sistemati
precariamente  e,  subordinatamente,  la  titolarita'   di   esercizi
commerciali  o artigianali siti in edifici demoliti o da demolire per
effetto dei piani di recupero approvati  dal  consiglio  comunale  di
Pozzuoli.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI