Art. 2. Possono concorrere alla assegnazione dei locali disponibili ad uso commerciale ed artigianale e di quelli che si renderanno tali in caso di decadenza degli attuali assegnatari tutti i titolari di licenze di commercio rilasciate dal comune di Pozzuoli che abbiano interesse a localizzare in Monteruscello l'esercizio della propria attivita'. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dei locali di cui al comma precedente la titolarita' al 10 ottobre 1983 di esercizi commerciali o artigianali sfrattati o sgomberati sistemati precariamente e, subordinatamente, la titolarita' di esercizi commerciali o artigianali siti in edifici demoliti o da demolire per effetto dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale di Pozzuoli. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI