Art. 2.
  L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto
a carico del fondo per la protezione civile.
  La somma indicata nell'art. 1 verra' recuperata sul mutuo che sara'
concesso  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  al  comune  di   Nizza
Monferrato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  7,  del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 120.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI