Art. 2. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto a carico del fondo per la protezione civile. La somma indicata nell'art. 1 verra' recuperata sul mutuo che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Nizza Monferrato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI