Art. 2. E' autorizzata la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazione dei redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomendita semplice ed equiparate, da presentare nell'anno 1988. I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione: da non staccare". I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche: stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; conformita' di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti; dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti: a) per formato a pagina singola, larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5; b) per formato a pagina doppia ripiegabile; larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5. I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequanza delle facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata. I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto. Il modello originale deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automatizzata; entrambi i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, addi' 30 marzo 1988 Il Ministro: GAVA