Art. 2.

  E'  autorizzata  la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B-C,
750/D-D1-E   e   750/F-G-H-I,   da  utilizzare  per  la  compilazione
meccanografica   delle   dichiarazione  dei  redditi  delle  societa'
semplici, in nome collettivo e in accomendita semplice ed equiparate,
da presentare nell'anno 1988.
  I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate,
vanno  riprodotti  su stampati meccanografici a striscia continua, di
formato  a  pagina  singola  oppure  a  pagina doppia ripiegabile. Le
quattro  facciate  di  ogni  scheda devono essere tra loro solidali e
lungo  i  lembi  di  separazione  di  ciascuna  facciata  deve essere
stampata l'avvertenza: "Attenzione: da non staccare".
  I  modelli  di  cui  al  primo  comma devono presentare le seguenti
caratteristiche:
    stampa  realizzata  con gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
    conformita'  di struttura con i modelli approvati con il presente
decreto,  per  quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione
dei dati richiesti;
    dimensioni  identiche  a  quelle  dei modelli editi dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
      a) per formato a pagina singola,
        larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
        altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
      b) per formato a pagina doppia ripiegabile;
        larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
        altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  I  modelli  meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile,
ferme  restando  le  dimensioni indicate nel comma precedente, devono
rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti,
la sequanza delle facciate nel seguente ordine:
    nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
    nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
  I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono
contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la
stampa e quelli del presente decreto.
  Il   modello   originale  deve  essere  separato  dalla  copia  per
l'elaborazione   automatizzata;  entrambi  i  modelli  devono  essere
privati delle bande laterali di trascinamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.
    Roma, addi' 30 marzo 1988
                                                    Il Ministro: GAVA