Art. 10. Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati sulla quota spettante alla regione siciliana per i programmi regionali di sviluppo di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986. Il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno provvedera' con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 aprile 1988 Il Ministro: GASPARI