Art. 10.
  Gli  oneri  per  la  realizzazione delle opere di cui alla presente
ordinanza  saranno  imputati  sulla  quota  spettante  alla   regione
siciliana  per i programmi regionali di sviluppo di cui alla delibera
CIPE del 29 dicembre 1986.
  Il   Ministro  per  gli  interventi  straordinari  del  Mezzogiorno
provvedera' con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 aprile 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI