Art. 7.
  Per  l'affidamento  dei  lavori  l'ente  di  cui  all'art.  2 della
presente ordinanza e' autorizzato  a  derogare  dalle  norme  di  cui
all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.
  L'affidamento  delle  opere, fatta salva ogni piu' celere procedura
di legge, avverra' mediante trattativa privata che sara' proceduta da
una gara esplorativa tra almeno dieci ditte altamente specializzate e
iscritte all'albo nazionale dei  costruttori  per  la  corrispondente
categoria di lavori.