Art. 7. Per l'affidamento dei lavori l'ente di cui all'art. 2 della presente ordinanza e' autorizzato a derogare dalle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985. L'affidamento delle opere, fatta salva ogni piu' celere procedura di legge, avverra' mediante trattativa privata che sara' proceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria di lavori.