Art. 2. Deroghe Durante il periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di Procida (Napoli): a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente; b) le ambulanze, i veicoli dei servizi di polizia e di giustizia, i veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, ed i carri funebri; c) autoveicoli recanti targa estera e italiana ma non della regione Campania sempre che siano condotti dagli intestatari della carta di circolazione oppure da altre persone comunque non residenti in Campania; d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorita' italiana o estera integrata dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli purche' guidati dallo stesso invalido o da un accompagnatore; e) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso verra' concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le strette necessita'; f) le autovetture trainanti roulotte, carrelli tenda nonche' campers che in ogni caso - dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; g) gli autoveicoli destinati all'approvvigionamento alimentare dell'isola; h) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci, diverse da quelle del precedente punto g), nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi'.