Art. 2.
                               Deroghe
  Durante il periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di
Procida (Napoli):
    a)  gli  autoveicoli  appartenenti  a persone facenti parte della
popolazione stabilmente residente;
    b) le ambulanze, i veicoli dei servizi di polizia e di giustizia,
i veicoli  tecnici  delle  aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi
nell'isola, ed i carri funebri;
    c)  autoveicoli  recanti  targa  estera  e  italiana ma non della
regione Campania sempre che siano condotti  dagli  intestatari  della
carta  di circolazione oppure da altre persone comunque non residenti
in Campania;
    d)  autoveicoli  che  trasportano  invalidi, purche' muniti dello
speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176  dell'8  giugno  1979
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  dei trasporti, regolarmente
rilasciato da una competente autorita' italiana  o  estera  integrata
dall'autorizzazione  rilasciata  dalla  prefettura  di Napoli purche'
guidati dallo stesso invalido o da un accompagnatore;
    e)  automezzi  per  il  trasporto  di  artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo. Il  permesso  verra'  concesso
dall'amministrazione  comunale  di volta in volta, secondo le strette
necessita';
    f)  le  autovetture  trainanti  roulotte,  carrelli tenda nonche'
campers che in ogni caso -  dovranno  rimanere  ferme  per  tutto  il
periodo  di  divieto  di  cui  all'art.  1  nel  punto  in  cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
    g)  gli  autoveicoli  destinati all'approvvigionamento alimentare
dell'isola;
    h)  gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci,
diverse da quelle del precedente punto g),  nei  giorni  feriali  dal
lunedi' al venerdi'.