Art. 2.
  L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto
a carico del fondo per la protezione civile.
  La  somma  indicata  verra' recuperata sul mutuo che sara' concesso
dalla Cassa depositi  e  prestiti  al  comune  di  Sillano  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  7,  del  decreto-legge  26  gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 aprile 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI