IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730, che ha disposto tra l'altro, l'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento da istituire presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano od abbiano prestato servizio; Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito in legge 6 marzo 1987, n. 64; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modifiche in legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modifiche in legge 21 gennaio 1988, n. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; Vista la nota n. 4856 MIN 26/C98 in data 21 settembre 1987 dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con la quale vengono indicate le unita' di personale interessate ai benefici di cui alla citata legge n. 730/86; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, il ruolo speciale ad esaurimento ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.