Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. N.B. - I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione cosi' dispongono: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 (a). 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
(a) Il D.L. n. 495/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1988), recava interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.