Art. 2.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
    N.B. - I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione cosi'
dispongono:
  "2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 (a).
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
 
 
            (a)  Il  D.L.  n.  495/1987,  non convertito in legge per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale  -  n.  32  del  9  febbraio  1988),  recava
          interpretazione  autentica  degli  articoli  10  e 11 della
          legge 18 dicembre 1973, n.  854  e  dell'articolo  1  della
          legge  11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai
          sordomuti   ed    ai    mutilati    e    invalidi    civili
          ultrasessantacinquenni.