Art. 2.
  L'onere  derivante  dalla  presente ordinanza e' posto a carico del
fondo per la protezione civile.
  La somma indicata nell'art. 1 verra' recuperata sul mutuo che sara'
concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Meina ai  sensi
dell'art.  6,  comma  7,  del  decreto-legge  26  gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 aprile 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI