Art. 2.
  La  carta bollata da L. 5.000 per atti civili continuera' ad essere
stampata  secondo  le  caratteristiche  tecniche  determinate  con  i
decreti ministeriali 16 giugno 1982 e 5 marzo 1985 sopra citati.
  La  carta  bollata  da L. 5.000 per le dichiarazioni di deposito in
numerario (mod. 1) ed  in  titoli  (mod.  2)  continuera'  ad  essere
stampata  in base alle leggende stabilite con il decreto ministeriale
1› agosto 1953.
  La carta bollata da L. 3.000 per gli atti giudiziari sara' prodotta
secondo  le  caratteristiche  tecniche  stabilite   con   i   decreti
ministeriali 12 dicembre 1979 e 5 marzo 1985.
  La  carta  bollata  da  L.  3.000  per i certificati del casellario
giudiziale sara'  prodotta  secondo  le  leggende  stabilite  con  il
decreto ministeriale 29 dicembre 1959 e 5 marzo 1985.