Art. 2. La carta bollata da L. 5.000 per atti civili continuera' ad essere stampata secondo le caratteristiche tecniche determinate con i decreti ministeriali 16 giugno 1982 e 5 marzo 1985 sopra citati. La carta bollata da L. 5.000 per le dichiarazioni di deposito in numerario (mod. 1) ed in titoli (mod. 2) continuera' ad essere stampata in base alle leggende stabilite con il decreto ministeriale 1 agosto 1953. La carta bollata da L. 3.000 per gli atti giudiziari sara' prodotta secondo le caratteristiche tecniche stabilite con i decreti ministeriali 12 dicembre 1979 e 5 marzo 1985. La carta bollata da L. 3.000 per i certificati del casellario giudiziale sara' prodotta secondo le leggende stabilite con il decreto ministeriale 29 dicembre 1959 e 5 marzo 1985.