Art. 3. L'onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico dei fondi disposti dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, all'interno della disponibilita' residua di lire 40,577 miliardi, ottenuta a seguito della ripartizione effettuata dal decreto n. 220/rep. del 12 febbraio 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile previsto dalla citata legge. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI