Art. 3.
  L'onere  derivante  dalla  presente ordinanza e' posto a carico dei
fondi disposti dalla legge 19  novembre  1987,  n.  470,  all'interno
della  disponibilita'  residua  di  lire  40,577 miliardi, ottenuta a
seguito della ripartizione effettuata dal decreto n. 220/rep. del  12
febbraio  1988  del  Ministro  per  il coordinamento della protezione
civile previsto dalla citata legge.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI