Art. 13. Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU. L'offerta complessiva non puo' essere inferiore a 50.000 ECU. Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovra' essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verra' accreditato per l'importo in ECU. Andra' infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in "gestione centralizzata".