Art. 2.
  L'art.  2  dell'ordinanza  n.  1433/FPC del 12 aprile 1988 e' cosi'
sostituito: "Per l'esecuzione delle suddette  opere  le  regioni,  le
comunita' montane e i comuni di cui all'art. 1 possono derogare dalle
vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale  dello
Stato".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 aprile 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO