Art. 2. L'art. 2 dell'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 e' cosi' sostituito: "Per l'esecuzione delle suddette opere le regioni, le comunita' montane e i comuni di cui all'art. 1 possono derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 aprile 1988 Il Ministro: LATTANZIO