(all. 1 - art. 1)
   Art. 1:
    invariato.
   Si  propone  di  sostituire  il testo dell'art. 2 con il testo che
segue:
   "Art.  2. - Il 'Vino Nobile di Montepulciano' deve essere ottenuto
da vigneti aventi, nell'ambito aziendale,  la  seguente  composizione
varietale:
    Sangiovese (Prugnolo Gentile): dal 60% all'80%;
    Canaiolo Nero: dal 10% al 20%.
   Possono  inoltre  concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni
raccomandati o autorizzati per  la  provincia  di  Siena  purche'  la
percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.
   Sono  esclusi  i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del
Chianti.
   I  vigneti  gia'  iscritti  all'albo  e  non  corrispondenti  alla
composizione varietale  sopra  descritta,  debbono  uniformarsi  alle
condizioni  del  presente  articolo entro il limite massimo di cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
   Art. 3:
    invariato.
   Si  propone  di  sostituire  il testo dell'art. 4 con il testo che
segue:
   "Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del 'Vino Nobile di  Montepulciano'  devono
essere  quelle  tradizionali  della zona e comunque unicamente quelle
atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche  di  qualita'.  Sono  pertanto da considerarsi idonei
unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine  pliocenica,  bene
esposti,  situati  ad  un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri
s.l.m.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non  modificare  le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E'
vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  di  uva  ammessa  per  la  produzione di 'Vino Nobile di
Montepulciano' non deve essere superiore a  q.li  80  per  ettaro  di
coltura specializzata.
   Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua  dovra'  essere  calcolata  in
rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria
per ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 2,5.
   A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti indicati.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Qualora   la  resa  uva/vino  superi  il  limite  sopra  riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G.
   La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno  in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  e di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a   quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone  immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  ed  al
comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini".
   Si  propone  di  sostituire  il testo dell'art. 5 con il testo che
segue:
   "Art.  5.  -  Le  operazioni  di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio  devono  essere   effettuate   nell'ambito   dell'intero
territorio  comunale  di  Montepulciano, secondo gli usi tradizionali
della zona.
   Le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate e
completate nell'ambito della regione Toscana.
   Il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere
del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni  di  origine
dei  vini,  puo'  altresi'  consentire  che le suddette operazioni di
imbottigliamento siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti
situati in territori limitrofi al territorio della regione Toscana ed
in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione,  sottoposte  a preventiva
cernita, devono assicurare al  'Vino  Nobile  di  Montepulciano'  una
gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   La  conservazione  e  l'invecchiamento  devono  essere  effettuati
secondo i metodi tradizionali.
   Il  vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno due anni in botti  di  legno.  Tale  periodo  decorre  dal  1›
gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
   Qualora  per esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento nelle
botti  in  legno  dovesse  essere   trasferito   temporaneamente   in
contenitori  di  altro  materiale  per un periodo massimo di quindici
giorni, e' fatto obbligo di darne comunicazione  all'ispettorato  per
la repressione delle frodi alimentari competente per territorio.
   Fermo  restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra'
tenere il 4% di 'Vino Nobile di Montepulciano' in contenitori diversi
da usarsi per colmature.
   E'  consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla
denominazione di origine controllata  e  garantita  'Vino  Nobile  di
Montepulciano'  a 'Vino Nobile di Montepulciano' nella misura massima
del 15%. Tale pratica puo' essere eseguita una sola volta.
   Il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita 'Vino
Nobile  di  Montepulciano',  ultimato  il  periodo  obbligatorio   di
invecchiamento,  dovra'  essere sottoposto alla prova di degustazione
prevista dal punto 4) dell'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
   Tale prova di degustazione dovra' essere effettuata da un'apposita
commissione,  secondo  le  norme  all'uopo  impartite  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sentito  il parere del comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei  vini  e
degli enti interessati".
   Art. 6 e successivi:
    invariati.