Art. 1: invariato. Si propone di sostituire il testo dell'art. 2 con il testo che segue: "Art. 2. - Il 'Vino Nobile di Montepulciano' deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Sangiovese (Prugnolo Gentile): dal 60% all'80%; Canaiolo Nero: dal 10% al 20%. Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti. I vigneti gia' iscritti all'albo e non corrispondenti alla composizione varietale sopra descritta, debbono uniformarsi alle condizioni del presente articolo entro il limite massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Art. 3: invariato. Si propone di sostituire il testo dell'art. 4 con il testo che segue: "Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del 'Vino Nobile di Montepulciano' devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica, bene esposti, situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa di uva ammessa per la produzione di 'Vino Nobile di Montepulciano' non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 2,5. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti indicati. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini". Si propone di sostituire il testo dell'art. 5 con il testo che segue: "Art. 5. - Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano, secondo gli usi tradizionali della zona. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate e completate nell'ambito della regione Toscana. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, puo' altresi' consentire che le suddette operazioni di imbottigliamento siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi al territorio della regione Toscana ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta. Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, devono assicurare al 'Vino Nobile di Montepulciano' una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni in botti di legno. Tale periodo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Qualora per esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento nelle botti in legno dovesse essere trasferito temporaneamente in contenitori di altro materiale per un periodo massimo di quindici giorni, e' fatto obbligo di darne comunicazione all'ispettorato per la repressione delle frodi alimentari competente per territorio. Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra' tenere il 4% di 'Vino Nobile di Montepulciano' in contenitori diversi da usarsi per colmature. E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita 'Vino Nobile di Montepulciano' a 'Vino Nobile di Montepulciano' nella misura massima del 15%. Tale pratica puo' essere eseguita una sola volta. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita 'Vino Nobile di Montepulciano', ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovra' essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale prova di degustazione dovra' essere effettuata da un'apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati". Art. 6 e successivi: invariati.