Art. 2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le tariffe di assicurazione per il caso vita, applicate ad assicurazioni individuali e collettive, nonche' le relative condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione - gia' approvate per la Alleanza assicurazioni societa' per azioni, con sede in Milano - non possono piu' essere applicate e sono sostituite con quelle indicate al precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA