Art. 2.
  A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte
le  tariffe  di  assicurazione  per  il  caso  vita,   applicate   ad
assicurazioni   individuali   e   collettive,   nonche'  le  relative
condizioni speciali di polizza e tariffe di opzione - gia'  approvate
per la Alleanza assicurazioni societa' per azioni, con sede in Milano
- non possono piu' essere applicate  e  sono  sostituite  con  quelle
indicate al precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA