Art. 3. L'espropriazione delle aree indicate nell'art. 2 e le opere inerenti alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di quattro anni a partire dall'anzidetta data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 maggio 1988 Il Ministro: MAMMI'