Art. 3.
  L'espropriazione  delle  aree  indicate  nell'art.  2  e  le  opere
inerenti alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 dovranno
essere  iniziate  entro  un  anno  dalla  data  di  pubblicazione del
presente  decreto  e  compiute  entro  il  termine  di quattro anni a
partire dall'anzidetta data.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 maggio 1988
                                                  Il Ministro: MAMMI'