(all. 1 - art. 1)
                    Al Presidente della Repubblica
   Il  consiglio  comunale  di Ururi (Campobasso) - al quale la legge
assegna venti membri - si e' dimostrato incapace di  provvedere,  nei
termini  prescritti  dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento
dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.
   Ed invero, le sedute consiliari del 10 e 11 dicembre 1987 e del 15
gennaio 1988 risultavano infruttuose ai  fini  dell'approvazione  del
predetto documento contabile.
   Pertanto,   la  sezione  provinciale  del  comitato  regionale  di
controllo, con decisione del 12 gennaio 1988, notificata  a  tutti  i
consiglieri,   diffidava   il   consiglio   comunale   a   provvedere
all'approvazione del bilancio  entro  venti  giorni  dalla  ricezione
dell'atto  di  diffida  al  fine di evitare i provvedimenti di rigore
previsti dalla legge.
   Nella  seduta  del  1›  febbraio  1988  quel  civico  consesso non
raggiungeva alcuna intesa per  l'approvazione  del  citato  strumento
contabile.
   Conseguentemente,  la sezione del comitato regionale di controllo,
con ulteriore decisione del 10 febbraio 1988, anche essa notificata a
tutti i consiglieri, convocava il consiglio comunale per il giorno 24
febbraio 1988 in prima convocazione e per il giorno 27 febbraio  1988
in  seconda  convocazione,  per provvedere al suddetto adempimento al
fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4  della
legge 22 dicembre 1969, n. 964.
   Nella  seduta  del  24  febbraio  1988,  l'organo  consiliare  non
approvava il predetto documento contabile.
   A  fronte  di tale situazione, la sezione provinciale del comitato
regionale di controllo, con  atto  n.  6858  del  25  febbraio  1988,
revocava  la  convocazione  del  consiglio  comunale  prevista per il
giorno 27 febbraio 1988 e nominava un commissario  ad  acta  che,  in
data  4  marzo  1988,  approvava  in  via  sostitutiva il bilancio di
previsione per l'esercizio 1987.
  Il  prefetto  di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi
prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969,  n.
964,  ha  proposto  lo  scioglimento del predetto consiglio comunale,
disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio  decreto
30 dicembre 1923, n. 2839.
   Si  ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo
al proposto scioglimento atteso che il  predetto  consiglio  comunale
non  e'  riuscito  a  provvedere  all'approvazione  del  bilancio  di
previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali
era  tenuto  a  provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento
sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del
consiglio  comunale  di  Ururi  (Campobasso)  ed  alla  nomina  di un
commissario straordinario per  la  provvisoria  gestione  del  comune
nella persona del dott. Tommaso Guglielmi.
    Roma, addi' 7 aprile 1988
                                    Il Ministro dell'interno: FANFANI