Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Ururi (Campobasso) - al quale la legge assegna venti membri - si e' dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987. Ed invero, le sedute consiliari del 10 e 11 dicembre 1987 e del 15 gennaio 1988 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile. Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con decisione del 12 gennaio 1988, notificata a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge. Nella seduta del 1 febbraio 1988 quel civico consesso non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del citato strumento contabile. Conseguentemente, la sezione del comitato regionale di controllo, con ulteriore decisione del 10 febbraio 1988, anche essa notificata a tutti i consiglieri, convocava il consiglio comunale per il giorno 24 febbraio 1988 in prima convocazione e per il giorno 27 febbraio 1988 in seconda convocazione, per provvedere al suddetto adempimento al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964. Nella seduta del 24 febbraio 1988, l'organo consiliare non approvava il predetto documento contabile. A fronte di tale situazione, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con atto n. 6858 del 25 febbraio 1988, revocava la convocazione del consiglio comunale prevista per il giorno 27 febbraio 1988 e nominava un commissario ad acta che, in data 4 marzo 1988, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio 1987. Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non e' riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ururi (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tommaso Guglielmi. Roma, addi' 7 aprile 1988 Il Ministro dell'interno: FANFANI