IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                             D'INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Vista  la  legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione
alla circolazione stradale nelle piccole isole,  che  attribuisce  al
Ministero  dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo
e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e
la  locale  azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facolta'
di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico,  l'afflusso
sulle  isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabilmente residente;
  Vista  la  legge  31  marzo  1971, n. 201, che estende all'isola di
Ischia le limitazioni previste dalla legge 20 giugno 1966, n. 599;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale di Ischia in data 12
dicembre 1987, n. 1651;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  comunale  di  Forio in data 29
dicembre 1987, n. 1271;
  Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 10
marzo 1988, n. 62;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  comunale  di Barano in data 11
febbraio 1988, n. 72;
  Vista la delibera del consiglio comunale di Casamicciola in data 27
febbraio 1988, n. 93;
  Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data
19 febbraio 1988, n. 25;
  Vista  la  delibera  dell'azienda  autonoma  di  cura,  soggiorno e
turismo dell'isola in data 18 dicembre 1987, n. 3118;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 17 marzo 1988, n.
013292, con la quale vengono proposte misure atte  a  contemperare  i
differenti interessi emersi dalle suddette delibere;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  15  maggio  1988  al  30  agosto  1988  e'  vietato l'afflusso
sull'isola  di  Ischia,  comuni  di  Casamicciola,  Barano,   Serrara
Fontana,  Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli appartenenti
a persone ivi non residenti stabilmente.