IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente; Vista la legge 31 marzo 1971, n. 201, che estende all'isola di Ischia le limitazioni previste dalla legge 20 giugno 1966, n. 599; Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 12 dicembre 1987, n. 1651; Vista la delibera del consiglio comunale di Forio in data 29 dicembre 1987, n. 1271; Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 10 marzo 1988, n. 62; Vista la delibera del consiglio comunale di Barano in data 11 febbraio 1988, n. 72; Vista la delibera del consiglio comunale di Casamicciola in data 27 febbraio 1988, n. 93; Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 19 febbraio 1988, n. 25; Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola in data 18 dicembre 1987, n. 3118; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 17 marzo 1988, n. 013292, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 15 maggio 1988 al 30 agosto 1988 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.