Art. 2. Deroghe Nel periodo e nei comuni di cui al precedente art. 1 e' concessa deroga al divieto per gli autoveicoli appresso elencati: a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti; b) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purche' iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'Isola; c) autoambulanze, automezzi delle Forze dell'ordine, carri funebri, autoveicoli per il trasporto merci di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive; d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti di apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979 regolarmente rilasciato da una competente autorita' italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli, se l'autoveicolo e' guidato da un accompagnatore; e) autoveicoli al servizio dei grandi invalidi di guerra riconosciuti tali dalla vigente normativa; f) autoveicoli con targa straniera e con targa delle province non appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identita' deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido; g) i pullman turistici; h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza, denominati "taxi" e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa (NA) Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i "taxi" debbono essere reimbarcati col primo traghetto utile, ne' possono effettuare altri servizi sull'isola; i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare; l) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessita'.