Art. 3.
                               Sanzioni
  I  contravventori  ai  suddetti divieti sono puniti con la sanzione
amministrativa da L. 150.000 a  L.  1.500.000  prevista  dal  secondo
comma  dell'articolo  unico  della  legge  20  giugno  1966,  n. 599,
modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della  legge
24 novembre 1981, n. 689.