Art. 3. Sanzioni I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.