Art. 2.
  La  spesa  per  l'erogazione  dell'indennita'  di  cui all'articolo
precedente ammonta a L. 877.701.224.
  La  meta'  a  carico  dello  Stato italiano, pari a L. 438.850.612,
sara' iscritta nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale ai sensi dell'art. 1 della
legge 5 novembre 1964, n. 1172.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 18 luglio 1987
                               COSSIGA
                                  GORRIERI, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
                                  GORIA, Ministro del tesoro
                                  PIGA,  Ministro dell'industria, del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  DARIDA, Ministro delle
                                  partecipazioni statali
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1988
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 151