Art. 2. La spesa per l'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo precedente ammonta a L. 877.701.224. La meta' a carico dello Stato italiano, pari a L. 438.850.612, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1987 COSSIGA GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORIA, Ministro del tesoro PIGA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1988 Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 151