Art. 4. 1. A parziale deroga di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3, l'Associazione provvede direttamente all'assunzione, a rapporto convenzionale, di personale sanitario (medici e infermieri) e di altro personale eventualmente necessario per assicurare il servizio, con le procedure vigenti presso l'Associazione ed in base a tariffe preventivamente approvate dal Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro del tesoro. In tal caso l'Associazione si avvale, in via prioritaria, del personale sanitario che attualmente presta servizio presso i centri in base alle convenzioni stipulate con l'Ente ferrovie dello Stato. 2. Fino all'approvazione delle tariffe di cui al comma precedente il personale convenzionato sara' retribuito in base alle tariffe praticate attualmente dall'Ente ferrovie dello Stato. Le nuove tariffe avranno decorrenza dal 1 aprile 1988.