Art. 5. 1. Gli arredi, le apparecchiature, lo strumentario, i medicinali, i materiali d'uso e le autoambulanze di pertinenza del Ministero dei trasporti, attualmente esistenti presso i centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale e suscettibili di ulteriore utilizzazione, sono ceduti al Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 159 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. 2. In attesa dell'assunzione in carico da parte del Ministero della sanita', i beni di cui al comma precedente sono utilizzati dall'Associazione italiana della Croce rossa per le esigenze del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale secondo modalita' concordate dall'Associazione stessa con il Ministero dei trasporti. 3. I beni ceduti al Ministero della sanita' sono concessi in comodato gratuito all'Associazione italiana della Croce rossa per lo svolgimento dei compiti di pronto soccorso sanitario aeroportuale. 4. Le autoambulanze, concesse in comodato gratuito, possono essere utilizzate dall'Associazione italiana della Croce rossa anche per i propri servizi istituzionali fermo restando l'obbligo, per l'Associazione stessa, di assicurare, in ogni caso, il servizio di trasporto degli infermi e degli infortunati presenti nell'aeroporto durante tutto l'orario di apertura dell'aeroporto stesso. 5. Fermo quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, e ferma l'utilizzazione dei beni di cui ai precedenti comma, l'Associazione, in relazione alle effettive esigenze del servizio di pronto soccorso, puo' provvedere, su autorizzazione del Ministero della sanita', all'ulteriore acquisizione di arredamento, mobili, suppellettili e di autoambulanze. 6. L'Associazione provvede, altresi', alla diretta acquisizione dei medicinali e dei materiali d'uso e all'acquisizione e manutenzione dello strumentario e delle apparecchiature e di quant'altro necessario per il funzionamento del servizio. 7. Il Ministero della sanita' provvede direttamente al pagamento delle fatture dei beni soggetti ad inventario, acquistati dall'Associazione per le esigenze del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale; detti beni sono dal Ministero della sanita' concessi in comodato gratuito all'Associazione. 8. L'Associazione provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni concessi alla stessa in comodato gratuito per le esigenze del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale. 9. Nella convenzione di cui all'art. 1 sara' disciplinata la presa in carico inventariale dei predetti beni da parte del consegnatario.