Art. 6. 1. Il Ministero dei trasporti (Direzione generale dell'aviazione civile) continua a mettere a disposizione gratuita i locali occorrenti per l'espletamento del servizio, provvedendo per gli stessi anche alla manutenzione ordinaria. 2. Il Ministero dei trasporti provvede, altresi', alla pulizia dei locali, alla fornitura dell'energia elettrica, del riscaldamento invernale e del condizionamento estivo (dove esiste il relativo impianto), dell'acqua e del telefono; gli oneri relativi sono rimborsati direttamente dal Ministero della sanita' al Ministero dei trasporti, annualmente, secondo modalita' concordate tra le amministrazioni interessate.