Art. 7. 1. L'Associazione italiana della Croce rossa, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta dettagliato preventivo delle spese che dovra' sostenere nel corso dell'anno successivo per il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale. 2. Per le spese di cui al precedente art. 4, il Ministero della sanita' effettua, annualmente, all'Associazione anticipazioni trimestrali nella misura massima del 75% dell'importo indicato nel preventivo di cui al comma precedente. Il saldo e' corrisposto entro il mese di febbraio dell'anno successivo su presentazione di documentato rendiconto. Le predette spese fanno carico al cap. 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 3. Le altre spese relative all'espletamento del servizio, ivi comprese quelle generali di amministrazione, sono determinate annualmente, in via forfettaria, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello del tesoro, sulla base del suindicato preventivo e tenuto conto, ove possibile, delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Associazione presentato per l'anno precedente. 4. Per tali spese, determinate in via forfettaria, il Ministero della sanita' effettua, annualmente, a favore dell'Associazione, due anticipazioni semestrali, rispettivamente a titolo di acconto e di saldo, sull'importo delle spese stesse come sopra determinato. Le predette spese fanno carico al cap. 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 5. Fanno carico, altresi', al predetto cap. 4305, le spese direttamente sostenute dal Ministero della sanita' ai sensi del precedente art. 5, primo e settimo comma.