Art. 8. 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in ragione d'anno in complessive L. 5.500.000.000 di cui L. 4.000.000.000 per le spese concernenti il personale assunto a rapporto convenzionale ai sensi del precedente art. 4 e L. 1.500.000.000 per tutte le altre spese connesse allo svolgimento del servizio, competono al Ministero della sanita' e agli oneri stessi si provvede a carico, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4303 e 4305 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Per l'anno 1988, detti oneri sono rispettivamente valutati in L. 3.000.000.000 per le spese concernenti il personale assunto a rapporto convenzionale e L. 1.400.000.000 per tutte le altre spese connesse al servizio e per la cessione dei beni di cui all'art. 5, comma primo.