Art. 9. 1. Per l'anno 1988, il Ministero della sanita' corrisponde all'Associazione italiana della Croce rossa, entro un mese dalla stipula della convenzione, due anticipazioni riferite rispettivamente alle spese per il personale a rapporto convenzionale e a tutte le altre spese di gestione; l'ammontare delle anticipazioni e' fissato dalla convenzione. 2. Le spese di gestione per l'anno 1988 sono determinate, entro il 31 maggio 1988, in via forfettaria, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Il pagamento delle spese, eccedenti l'anticipazione corrisposta, e' effettuato in rate bimestrali di pari importo.