Art. 5.
  L'esecuzione  delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e'
affidata alla Banca d'Italia.
  Le  sottoscrizioni  avranno inizio il 18 maggio 1988 e termineranno
il giorno 19 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle
operazioni  di  sottoscrizione  in  contanti,  chiusura  anticipata e
facolta' di riparto che avra' per oggetto le sole richieste pervenute
nella  giornata  in  cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in
contanti  risulti  superiore  all'importo  nominale  complessivamente
offerto in sottoscrizione.
  Per  il  collocamento  dei  buoni, la Banca d'Italia ha facolta' di
avvalersi di aziende e di istituti di credito.
  A  rimborso  delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso,
sara'  corrisposta  alla  Banca  d'Italia,  sull'ammontare   nominale
dell'emissione  sottoscritta,  una  provvigione di collocamento dello
0,75 per cento contro rilascio  di  apposita  ricevuta  all'atto  del
versamento  alle  sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione
potra' essere attribuita, in tutto o in  parte,  agli  incaricati  in
relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".