Art. 5. L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e' affidata alla Banca d'Italia. Le sottoscrizioni avranno inizio il 18 maggio 1988 e termineranno il giorno 19 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facolta' di riparto che avra' per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione. Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facolta' di avvalersi di aziende e di istituti di credito. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potra' essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".