Art. 6.
  Il  versamento  relativo alle sottoscrizioni sara' effettuato dalla
Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o
piu'  soluzioni  entro  il  30  maggio  1988  per il controvalore del
capitale nominale dei buoni  sottoscritti,  unitamente  al  rateo  di
interesse  dovuto  allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente
art. 1, dal 18 maggio al giorno del versamento, con bonifico  di  tre
giorni al netto della ritenuta fiscale.
  La  sezione  di  tesoreria provinciale di Roma rilascera' per detti
versamenti apposite ricevute  da  valere  per  il  ritiro  dei  nuovi
titoli.