Art. 6. Il versamento relativo alle sottoscrizioni sara' effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o piu' soluzioni entro il 30 maggio 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 18 maggio al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera' per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.