Art. 3.
  Le  regioni  e  province  autonome non citate al precedente art. 2,
 provvedono  agli  adempimenti  di cui al citato comma 3 dell'art. 1-
 bis  della  legge n. 441/87, o al loro completamento, entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del
 presente decreto.