Art. 4. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto alla ripartizione fra le regioni e province autonome delle eventuali residue disponibilita' determinate dall'applicazione di precedenti articoli nonche' alla ripartizione della somma di lire 65.000 milioni riservata agli interventi che realizzano recupero di energia, calore e materie seconde, secondo le modalita' previste dal decreto costitutivo del comitato di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.