Art. 4.
  Entro  centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale  del  presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede
 con  proprio  decreto  alla  ripartizione  fra le regioni e province
 autonome   delle   eventuali   residue   disponibilita'  determinate
 dall'applicazione  di  precedenti articoli nonche' alla ripartizione
 della  somma  di  lire  65.000 milioni riservata agli interventi che
 realizzano recupero di energia, calore e materie seconde, secondo le
 modalita'  previste  dal  decreto  costitutivo  del  comitato di cui
 all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.