Art. 5. Al fine di evitare sovrapposizione di interventi finanziari nella utilizzazione delle risorse derivanti dal presente decreto con quelle recate dall'art. 1, comma 2, della legge n. 441/87 nonche' dalle leggi finanziarie 1986, 1987 e 1988, gli elenchi dei progetti approvati ai sensi dei precedenti articoli vengono trasmessi alla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni. Prima della trasmissione alla Cassa depositi e prestiti degli elenchi di priorita' e delle domande di mutuo relative ai progetti ammessi a finanziamento, la commissione tecnico-scientifica accantona i progetti gia' compresi nelle diverse proposte di finanziamento di competenza del Ministero dell'ambiente. Il differimento dei termini di adeguamento di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 441/87 si applica anche agli impianti che si finanziano con le risorse del fondo investimenti occupazione anni 1986, 1987 e 1988 e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 441/87. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 2 maggio 1988 Il Ministro: RUFFOLO