Art. 5.
  Al  fine  di evitare sovrapposizione di interventi finanziari nella
 utilizzazione  delle  risorse  derivanti  dal  presente  decreto con
 quelle  recate  dall'art.  1, comma 2, della legge n. 441/87 nonche'
 dalle  leggi finanziarie 1986, 1987 e 1988, gli elenchi dei progetti
 approvati  ai  sensi  dei precedenti articoli vengono trasmessi alla
 commissione  tecnico-scientifica  di cui all'art. 14, comma 7, della
 legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni.   Prima  della  trasmissione  alla  Cassa  depositi  e
 prestiti  degli  elenchi  di  priorita'  e  delle  domande  di mutuo
 relative   ai  progetti  ammessi  a  finanziamento,  la  commissione
 tecnico-scientifica accantona i progetti gia' compresi nelle diverse
 proposte di finanziamento di competenza del Ministero dell'ambiente.
 Il  differimento  dei  termini  di  adeguamento  di  cui  al comma 2
 dell'art. 8 della legge n. 441/87 si applica anche agli impianti che
 si finanziano con le risorse del fondo investimenti occupazione anni
 1986, 1987 e 1988 e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 441/87.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 maggio 1988
                                                 Il Ministro: RUFFOLO