Art. 3. Nell'ambito del finanziamento previsto al precedente art. 1 si intende attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1- ter della legge n. 441/87 per quelle regioni e province autonome i cui piani risultano conformi ai criteri di cui al citato decreto ministeriale n. 559/87 ai sensi della procedura di cui al precedente art. 2 o in caso di mancata comunicazione alla regione entro il termine indicato allo stesso articolo. Qualora vengano, invece, formulati, con le modalita' citate al precedente art. 2, rilievi di conformita', le regioni e province autonome provvedono ad adeguare i rispettivi piani di smaltimento entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei rilievi.