Art. 3.
  Nell'ambito  del  finanziamento  previsto  al  precedente art. 1 si
intende  attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1- ter
della  legge  n.  441/87 per quelle regioni e province autonome i cui
piani  risultano  conformi  ai  criteri  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale  n. 559/87 ai sensi della procedura di cui al precedente
art.  2  o  in  caso  di  mancata comunicazione alla regione entro il
termine  indicato  allo  stesso  articolo.  Qualora  vengano, invece,
formulati,  con  le modalita' citate al precedente art. 2, rilievi di
conformita',  le regioni e province autonome provvedono ad adeguare i
rispettivi  piani  di smaltimento entro sessanta giorni dalla data di
ricezione dei rilievi.