Art. 2. Per i progetti di cui al precedente comma la Cassa depositi e prestiti provvedera' alla concessione dei mutui previa domanda da presentarsi da parte dei soggetti legittimati a norma dell'art. 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 361/1987 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente: "1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato".