Art. 2.
  Per  i  progetti  di  cui  al  precedente comma la Cassa depositi e
prestiti  provvedera'  alla  concessione  dei mutui previa domanda da
presentarsi  da  parte  dei soggetti legittimati a norma dell'art. 1,
primo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.
 
          Nota all'art. 2:
             Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 361/1987 (per
          il  titolo  si  veda  nelle  note  alle   premesse),   come
          modificato dalla legge di conversione, e' il seguente:
             "1.  I  comuni,  i  consorzi  di  comuni  e le comunita'
          montane sono autorizzati ad assumere mutui  ventennali  con
          la  Cassa  depositi  e  prestiti, fino ad un limite massimo
          complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10
          settembre 1982,  n.  915,  e  per  il  potenziamento  degli
          impianti  esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche'
          per  la  realizzazione  di  nuovi   impianti   e   relative
          attrezzature  e  infrastrutture  per  il  trattamento  e lo
          stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli  oneri
          di ammortamento sono a totale carico dello Stato".