IL MINISTRO DEL LAVORI PUBBLICI D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, la facolta' di vietare che nei mesi di piu' intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse; Vista la delibera della giunta municipale di Isola del Giglio in data 16 gennaio 1988, n. 2; Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo della Costa d'Argento in data 28 gennaio 1988, n. 5; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi; Decreta: Art. 1. Divieti A) Dal 1 luglio 1988 e' vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'Isola. B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 ottobre 1988 e' vietato l'afflusso, inoltre, nell'Isola suddetta, agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.