IL MINISTRO DEL LAVORI PUBBLICI
                             D'INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla
circolazione  stradale  nelle  piccole  isole,  che  attribuisce   al
Ministero  dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo
e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e
la  locale  azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, la facolta'
di  vietare  che  nei  mesi  di  piu'  intenso  movimento   turistico
autoveicoli   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della
popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;
  Vista  la  delibera  della giunta municipale di Isola del Giglio in
data 16 gennaio 1988, n. 2;
  Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo
della Costa d'Argento in data 28 gennaio 1988, n. 5;
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieti
   A)  Dal 1› luglio 1988 e' vietato l'afflusso nell'Isola del Giglio
degli autoveicoli appartenenti a  persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabile dell'Isola.
   B)  Dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto sino al 31
ottobre 1988 e' vietato  l'afflusso,  inoltre,  nell'Isola  suddetta,
agli  autobus  appartenenti  ad  imprese  non  aventi  sede legale ed
amministrativa nell'isola stessa.