Art. 2. Deroghe Durante il periodo di vigenza dei divieti detto al punto A) dell'art. 1 possono invece affluire nell'isola: a) autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente, risultante dagli atti anagrafici; b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, ovvero anche eventuale futura imposta o tassa comunale sui fabbricati, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio; c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno dieci giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune suddetto; d) autoveicoli recanti targa estera; e) automezzi per trasporto merci sempreche' non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola; f) ambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendi; g) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; Durante il periodo di vigenza del divieto detto al punto B) dell'art. 1 possono, invece, affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola del Giglio.