Art. 2.
                               Deroghe
  Durante  il  periodo  di  vigenza  dei  divieti  detto  al punto A)
dell'art. 1 possono invece affluire nell'isola:
    a)   autoveicoli  appartenenti  a  persone  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente, risultante dagli atti anagrafici;
    b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali
delle imposte di  nettezza  urbana,  ovvero  anche  eventuale  futura
imposta  o  tassa  comunale  sui  fabbricati,  previa  autorizzazione
rilasciata dal comune di Isola del Giglio;
    c)   autoveicoli   i   cui  proprietari  possono  dimostrare  che
trascorreranno almeno dieci giorni sull'isola, previa  autorizzazione
rilasciata dal comune suddetto;
    d) autoveicoli recanti targa estera;
    e)  automezzi per trasporto merci sempreche' non in contrasto con
le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
    f)  ambulanze,  carri  funebri,  veicoli dei servizi di polizia e
antincendi;
    g)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno di cui al decreto n.  1176  dell'8  giugno
1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti,
regolarmente  rilasciato  da  una  competente  autorita'  italiana  o
estera;
  Durante  il  periodo  di  vigenza  del  divieto  detto  al punto B)
dell'art.  1  possono,  invece,  affluire  nell'isola   gli   autobus
appartenenti  ad  imprese  aventi  la  sede  legale ed amministrativa
nell'Isola del Giglio.