Art. 12-bis.

((  1.  Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la
 Presidenza  della  Camera  dei  deputati  e la Presidenza del Senato
 della   Repubblica   per   realizzare  il  collegamento  al  sistema
 informativo  dell'anagrafe  tributaria degli uffici della Camera dei
 deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  in  modo da consentire
 l'accesso   tramite   terminale   alle   informazioni  di  carattere
 statistico  contenute  negli  archivi  del  sistema informativo, nel
 pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto
 fiscale. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle
 intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire
 le  modalita' e i termini del collegamento di cui al medesimo comma,
 le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicita' di
 aggiornamento,  tenuto  conto  dei  piani  di  sviluppo  del sistema
 informativo dell'anagrafe tributaria. ))