Art. 12-bis. (( 1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalita' e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicita' di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria. ))