Art. 13.

((  1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto,
 valutati  in  lire  1.110  miliardi  per  l'anno  1988,  in lire 740
 miliardi  per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si
 provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
 dello  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
 all'uopo   utilizzando   l'accantonamento   "Detrazioni  IRPEF".  2.
 All'onere  di  cui  all'articolo 4, commi 3- ter e 3- )) quater (( ,
 valutato  in  lire  50  miliardi  annui per gli anni 1989 e 1990, si
 provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
 dello  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
 all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  "Esenzione di
 imposta  sugli  accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via
 di  sviluppo". I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1
 gennaio 1989.
3.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))