Art. 8.

  1.  La facolta' di optare per il regime ordinario di determinazione
dell'imposta  sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro
autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo
2  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) , si intende
esercitata   anche   se   risulta   solo  dalla  comunicazione  fatta
all'ufficio  delle  imposte dirette nella dichiarazione relativa alle
imposte  sul  reddito  per  l'anno 1984. La facolta' di optare per il
regime  ordinario  da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo
del  comma  1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 (a) ,
si  intende  esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la
contabilita' ordinaria per il triennio 1985-87; per i soggetti di cui
al  comma  19 dello stesso articolo 2 (a) , la facolta' di optare per
il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla
comunicazione   fatta   all'ufficio   delle   imposte  dirette  nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno
di  inizio  di  attivita';  (( per i soggetti di cui ai commi 17 e 21
dello  stesso  articolo  2  (a),  la facolta' di optare per il regime
ordinario  ai  soli  effetti  della  determinazione  dell'imposta sul
valore  aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza
di  espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984
o  nella dichiarazione di inizio di attivita', anche se la detrazione
risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per
gli anni 1985, 1986 e 1987. ))
  2.  Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n.  853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 17 (a), le parole "dopo il 31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
parole: "dopo il 31 dicembre 1988".
  3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600 (b), elaborate per conto dei
soggetti  obbligati  da  terzi mediante l'impiego di libri o registri
multiaziendali  a  striscia  continua,  si  considerano  regolarmente
tenute,  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del suddetto
decreto  presidenziale,  a condizione che siano stati osservati tutti
gli  altri  adempimenti  imposti dalle norme vigenti. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite, con effetto dal 1 gennaio
1989,  criteri,  modalita'  e disposizioni di cautela per le suddette
elaborazioni.
 
             (a) Per il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 853/1984
          si veda in appendice il riferimento alla nota (a)  all'art.
          6.  Si  trascrive  il testo del secondo e del terzo periodo
          del comma 9 dell'art. 3 del suddetto decreto: "I limiti per
          la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al
          sesto comma dell'art. 14 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di
          lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire  per
          il   valore   complessivo   delle  rimanenze  sono  ridotti
          rispettivamente  a  2  miliardi  ed  a  500  milioni  e  le
          scritture  stesse  devono  essere  tenute se i nuovi limiti
          sono stati o sono superati in  periodi  di  imposta  aventi
          inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma e'
          abrogato con effetto dal periodo di imposta  avente  inizio
          dopo il 31 dicembre 1987".
             Per  opportuna  conoscenza,  si trascrive anche il testo
          del sesto comma dell'art. 14 del D.P.R.  n.  600/1973:  "Le
          scritture  ausiliarie  di  magazzino di cui alla lettera d)
          devono  essere  tenute  a  partire  dal   secondo   periodo
          d'imposta  successivo  a quello in cui per la seconda volta
          consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art.  53
          del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597,  ed  il  valore
          complessivo delle rimanenze di cui agli articoli  62  e  63
          dello  stesso  decreto sono superiori rispettivamente a due
          miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a
          partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in
          cui per la seconda volta consecutivamente  l'ammontare  dei
          ricavi  o  il  valore  delle  rimanenze e' inferiore a tale
          limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso
          dall'anno   solare   l'ammontare  dei  ricavi  deve  essere
          ragguagliato all'anno. Ai  fini  della  determinazione  dei
          limiti  sopra  indicati non si tiene conto delle risultanze
          di accertamenti se l'incremento  non  supera  di  oltre  il
          quindici per cento i valori dichiarati".
             (b) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni in materia
          di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi".  Le  norme
          relative  alle  scritture  contabili  sono  contenute negli
          articoli da 14 a 22 del predetto decreto.