Art. 8. 1. La facolta' di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) , si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facolta' di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 (a) , si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilita' ordinaria per il triennio 1985-87; per i soggetti di cui al comma 19 dello stesso articolo 2 (a) , la facolta' di optare per il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di inizio di attivita'; (( per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 (a), la facolta' di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attivita', anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e 1987. )) 2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a), le parole "dopo il 31 dicembre 1987" sono sostituite dalle parole: "dopo il 31 dicembre 1988". 3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), elaborate per conto dei soggetti obbligati da terzi mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, si considerano regolarmente tenute, con effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale, a condizione che siano stati osservati tutti gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1989, criteri, modalita' e disposizioni di cautela per le suddette elaborazioni.
(a) Per il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 853/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 6. Si trascrive il testo del secondo e del terzo periodo del comma 9 dell'art. 3 del suddetto decreto: "I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987". Per opportuna conoscenza, si trascrive anche il testo del sesto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973: "Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati". (b) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Le norme relative alle scritture contabili sono contenute negli articoli da 14 a 22 del predetto decreto.