Art. 9. 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (a) , delle comunita' montane, delle unita' sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, (( delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, )) agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti. (( 1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (b), nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (c), agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. ))
(a) Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. (b) Il testo dell'art. 25 della legge n. 513/1977 e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1036/1972 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 9: Il testo vigente dell'art. 25 della legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) e' il seguente: "Art. 25. - I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonche' le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato art. 19, da aggiornare annualmente. Le somme di cui al primo comma sono destinate: a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali; b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato; c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione; d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge; e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere. L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma e' autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale". Con riferimento alla nota (c) all'art. 9: Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica) e' il seguente: "Art. 10. - Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari e' istituita una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre 1955, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle direttamente dovute per il patrimonio acquisito ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e del presente decreto, nonche' quelle dovute ai sensi dell'art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno versate nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 della stessa legge con le modalita' che verranno stabilite dal comitato per l'edilizia residenziale. I fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui al primo comma del presente articolo verranno messi a disposizione del competente Istituto autonomo per le case popolari presso la Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato, su richiesta del comitato per l'edilizia residenziale, a seguito della presentazione del programma di intervento debitamente approvato. La Cassa depositi e prestiti accreditera' all'Istituto autonomo per le case popolari, secondo le istruzioni del comitato per l'edilizia residenziale, l'importo necessario all'acquisto dell'area a presentazione dell'ordine di pagamento o deposito di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della delibera di concessione di cui all'art. 35, settimo comma, della stessa legge; il 50 per cento dell'importo complessivamente previsto per l'intervento, escluso il corrispettivo per l'area, a presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori; un ulteriore 40 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento dei lavori; ed il residuo 10 per cento, o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo, debitamente approvato, relativo alle opere comprese nell'intervento. L'Istituto autonomo per le case popolari, dispone i pagamenti sui fondi come sopra accreditati. Alla data del 1 gennaio 1974 i fondi destinati alla realizzazione dei programmi deliberati dalla GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, verranno messi a disposizione ed accreditati agli istituti autonomi per le case popolari, con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti".