Art. 9.

  1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte
delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (a) ,
delle   comunita'  montane,  delle  unita'  sanitarie  locali,  delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, (( delle camere di
commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei
magazzini  nei  porti  aventi  natura  di  enti  pubblici economici e
sottoposti  alla  vigilanza del Ministero della marina mercantile, ))
agli  effetti  dell'imposta  sul  valore aggiunto e delle imposte sui
redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio
1988,  sono  differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono
differiti   anche   i   termini  previsti  per  la  fatturazione,  la
registrazione  e  per  l'adempimento  di  tutti  gli  altri  obblighi
inerenti  alle  operazioni  delle  quali  si  deve  tener conto nelle
suddette  dichiarazioni;  a tal fine gli obblighi di fatturazione, di
registrazione  e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni
si   intendono  comunque  gia'  adempiuti  se  le  operazioni  stesse
risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti.
((  1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da
parte  degli  enti  percettori  di proventi da canoni di locazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a
norma  dell'articolo  25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (b), nella
gestione  speciale  di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre 1972, n. 1036 (c), agli effetti delle
imposte  sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al
1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre
1988. ))
 
             (a)  Il  D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle
          leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
             (b)  Il  testo  dell'art.  25 della legge n. 513/1977 e'
          riportato in appendice.
             (c)  Il  testo  dell'art.  10 del D.P.R. n. 1036/1972 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:
             Il  testo  vigente  dell'art. 25 della legge n. 513/1977
          (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in
          corso, finanziamento di un programma straordinario e canone
          minimo dell'edilizia residenziale pubblica) e' il seguente:
             "Art.  25.  -  I  canoni  di  locazione degli alloggi di
          edilizia residenziale pubblica di cui  al  precedente  art.
          22,  al  netto  delle spese generali e di amministrazione e
          delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere  b)
          e  c),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
          dicembre  1972,  n.  1035,  nonche'   le   somme   ricavate
          dall'alienazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale
          pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi  case
          popolari  nella  gestione  speciale  di cui all'art. 10 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1972,
          n. 1036.
             Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  la  regione,  su  proposta  degli   IACP,
          definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i
          lavori pubblici su  proposta  del  CER,  l'ammontare  delle
          quote  di  cui  alle lettere b) e c) del citato art. 19, da
          aggiornare annualmente.
             Le somme di cui al primo comma sono destinate:
               a)  al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti
          sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
               b)    all'esecuzione    di   opere   di   manutenzione
          straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni
          degli IACP o dello Stato;
               c)   al   finanziamento   dei  programmi  di  edilizia
          residenziale pubblica di cui  all'art.  3  della  legge  22
          ottobre  1971,  n.  865, per l'incremento del patrimonio di
          proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione;
               d)  al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP
          e  di  quelli  eventualmente  conseguenti  all'applicazione
          della presente legge;
               e)  alla  realizzazione di servizi e di urbanizzazioni
          in quartieri o immobili di  edilizia  pubblica  carenti  di
          tali opere.
             L'utilizzazione  dei  fondi da destinarsi alle finalita'
          di cui alle lettere  b), c), d) ed e)  del precedente comma
          e'  autorizzata, su proposta della regione, con decreto del
          Ministro per i lavori pubblici,  sentito  il  Comitato  per
          l'edilizia residenziale".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 9:
             Il  testo  dell'art. 10 del decreto del Presidente della
          Repubblica n.  1036/1972  (Norme  per  la  riorganizzazione
          delle  amministrazioni  e  degli enti pubblici operanti nel
          settore  dell'edilizia   residenziale   pubblica)   e'   il
          seguente:
             "Art. 10. - Presso gli istituti autonomi provinciali per
          le case popolari e' istituita una gestione speciale per  la
          gestione  dei  fondi  e  la  contabilizzazione  delle spese
          inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i  fondi
          depositati  presso  la  Cassa  depositi e prestiti ai sensi
          dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  nonche'
          per  la  gestione  e  la  contabilizzazione  delle  entrate
          conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti in  relazione  a
          prestiti,  finanziamenti  ed interventi realizzati ai sensi
          delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre  1955,  n.
          1148,  14 febbraio 1963, n.  60, e successive modificazioni
          ed integrazioni, nonche' della legge 22  ottobre  1971,  n.
          865.
             Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle
          direttamente dovute per il patrimonio  acquisito  ai  sensi
          della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e del presente decreto,
          nonche' quelle dovute ai sensi dell'art. 61 della legge  22
          ottobre  1971,  n.  865, saranno versate nei conti correnti
          accesi  presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ai  sensi
          dell'art.  5  della  stessa  legge  con  le  modalita'  che
          verranno   stabilite   dal    comitato    per    l'edilizia
          residenziale.
             I  fondi necessari per la realizzazione degli interventi
          compresi nei piani di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo  verranno  messi  a  disposizione  del  competente
          Istituto autonomo per le  case  popolari  presso  la  Cassa
          depositi  e  prestiti con decreto del Ministro per i lavori
          pubblici emanato, su richiesta del comitato per  l'edilizia
          residenziale,  a  seguito della presentazione del programma
          di intervento debitamente approvato.
             La  Cassa  depositi e prestiti accreditera' all'Istituto
          autonomo per le case popolari, secondo  le  istruzioni  del
          comitato  per l'edilizia residenziale, l'importo necessario
          all'acquisto  dell'area  a  presentazione  dell'ordine   di
          pagamento  o  deposito  di  cui  all'art.  12, terzo comma,
          della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della  delibera
          di  concessione  di  cui  all'art. 35, settimo comma, della
          stessa legge; il 50 per cento dell'importo complessivamente
          previsto  per  l'intervento,  escluso  il corrispettivo per
          l'area, a presentazione del verbale di  aggiudicazione  dei
          lavori;  un  ulteriore  40  per cento a presentazione dello
          stato di avanzamento emesso al raggiungimento  del  60  per
          cento  dei  lavori;  ed il residuo 10 per cento, o il minor
          importo necessario,  a  presentazione  del  certificato  di
          collaudo,   debitamente   approvato,  relativo  alle  opere
          comprese nell'intervento.
             L'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari, dispone i
          pagamenti sui fondi come sopra accreditati.
             Alla  data  del  1  gennaio 1974 i fondi destinati alla
          realizzazione dei  programmi  deliberati  dalla  GESCAL  ai
          sensi  della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati, ai
          sensi dell'art. 3 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,
          verranno  messi a disposizione ed accreditati agli istituti
          autonomi per le case popolari, con le stesse  modalita'  di
          cui ai commi precedenti".